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Le diagnosi energetiche per imprese certificate ISO 50001,  chiarimenti dal MiSE

Il Ministero dello sviluppo economico   ha pubblicato un documento che spiega gli adempimenti necessari nel caso in cui l’impresa obbligata a certificare la diagnosi energetica abbia adottato la certificazione ISO 50001, nell’ambito delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 102/14.

Certificazione ISO 50001: esonero dalla diagnosi energetica

Secondo il documento del Ministero, la grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 1 del Dlgs 102/2014.

L’esonero dall’obbligo vale solo nel caso in cui il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità a quanto disposto nell’Allegato 2 al Dlgs 102/2014.

Adempimenti per usufruire dell’esonero

Nello specifico, ai fini dell’esonero, l’impresa deve inviare ad ENEA una serie di documenti, quali:

  • matrice di sistema da redigere in base al format “tipo” proposto, nella quale sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 al Dlgs 102/14.
  • file excel riepilogativo/i contenente/i elementi quantitativi degli indicatori EnPI di prestazione energetica delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia (Aree USE) individuate dall’organizzazione, seguendo le indicazioni fornite da ENEA nell’ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, ovvero delle guide settoriali pertinenti, pubblicate sul sito di Enea.

Il documento contiene anche specificazioni su perimetro della certificazione ISO 50001 e impresa multisito.

Il format tipo della matrice di sistema con indicazione degli elementi minimi richiesti è pubblicato sul sito Enea: matrice di sistema