Sanzioni del GSE ridotte sugli incentivi impianti FER
Il GSE potrà tagliare l’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50%, e non più tra il 20 e l’80 percento. Questa è la novità in merito alle sanzioni che il GSE può comminare per le violazioni accertate riguardo agli incentivi erogati per gli impianti elettrici o termici alimentati da fonti rinnovabili.
La riduzione delle sanzioni è contenuta nella Legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha convertito in legge il Dl 3 settembre 2019, n. 101, il cosiddetto “DL crisi aziendali”.
L’articolo 42 del Dlgs 28/2011 stabilisce che il Gestore dei Servizi Energetici può disporre la decadenza o la decurtazione della tariffa incentivante, nel caso in cui questo riscontri delle violazioni riguardo gli incentivi erogati per gli impianti elettrici o termici alimentati a fonti rinnovabili. Precedentemente, la legge di bilancio 2018 (L.2017/205) aveva avviato la revisione della normativa con la possibilità di decurtare l’incentivo, anziché farlo decadere.
La legge di conversione del “Dl crisi aziendali” ha appunto ridotto il taglio: nel caso in cui il GSE riscontrasse delle violazioni, può disporre la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50%, a seconda dell’entità della violazione. Per chi si autodenuncia, la sanzione è ridotta della metà invece che un terzo, come stabilito precedentemente.
Le novità in merito alle riduzione della sanzione vale anche per per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia, con potenza compresatra 1 e 3 kW e moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, la percentuale di decurtazione dell’incentivo passa dal 30 al 10% della tariffa incentivante. La decurtazione del 10% si applica anche agli impianti a cui è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30%, prevista dalle disposizioni previgenti.
- By: solteasrl
- Tag:FER1, legislazione enegia, normative GSE
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