Il Decreto Agosto è legge: le novità per l’energia
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 13 ottobre 2020, n. 126, nota come Decreto Agosto, rende operative importanti novità per i settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, in particolare:
Incremento fondo efficienza e sostenibilità nei Comuni
Sono aumentate di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai Comuni per l’anno 2021 relative ad alcuni interventi, quali:
- efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’importo aggiuntivo viene attribuito ai Comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020. Le opere beneficiarie di contributo possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento da parte del medesimo fondo.
Viene prorogata al 15 novembre 2020 la data entro cui i Comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, è stata spostata in avanti al 15 dicembre 2020 anche la data entro cui viene eventualmente disposta la revoca del contributo, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo.
Vengono incrementati e resi strutturali i fondi per le stesse tipologie di interventi sopra elencati, ma riservati ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Superbonus e definizione di “accesso autonomo dall’esterno” per unità immobiliari
Viene introdotta un’importante precisazione, che serve a meglio definire le tipologie di immobili che possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110%.
Come sappiamo, infatti, questa viene concessa non solo per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma anche per quelli sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, viene ora precisato che accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Superbonus e asseverazioni per interventi su parti comuni
Viene introdotta una novità che ha l’obiettivo di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano del 110%:
le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, nonché i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia, “sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Superbonus e assemblea condominale
Le deliberazioni dell’assemblea condominale aventi a oggetto l’approvazione degli interventi che beneficiano del Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi interventi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Geotermico: PAS per le piccole utilizzazioni locali
Le piccole utilizzazioni locali geotermiche (PUL) sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata (PAS), qualora il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale e fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente ( dove applicabili). Per tali impianti è prevista anche l’esclusione dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.
Incentivo maggiorato per scuole ed ospedali sul conto termico
Gli interventi previsti dal Conto termico sono incentivabili per il 100% delle spese ammissibili, qualora realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.