Le novità normative per rinnovabili ed efficienza energetica nel Decreto Semplificazioni
Dal 1° giugno 2021 entrano in vigore le novità del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente le regole per la gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Per quanto riguarda il settore dell energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, queste sono le maggiori novità del Decreto Legge.
Semplificazioni per gli accumuli e gli impianti fotovoltaici
Gli impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” non sono sottoposti a Via e a screening, tranne nel caso in cui le opere di connessione non rientrino in tali procedure.
Viene modificata la tabella A allegata al Dlgs 387/2003, innalzando da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica. Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale.
Si amplia il Superbonus 110%
La detrazione maggiorata viene estesa agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e a quelli effettuati su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4. Esclusi dall’estensione gli immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni).
Inoltre, per ottenere il Superbonus non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e per realizzare gli interventi sarà sufficiente una semplice CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
Revamping e repowering autorizzabili mediante PAS
Vengono definiti i casi in cui gli interventi di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati “non sostanziali” e quindi autorizzabili mediante Pas.
Valutazione di impatto ambientale
Viene istituita una Commissione speciale Via per i progetti di competenza statale del Pnrr e del Pniec.
Sono abbreviati i tempi sia per lo screening che per la VIA vera e propria, che nel caso di progetti collegati al Pnrr e al Pniec deve concludersi entro massimo 130 giorni complessivi.
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
Nella disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) viene introdotta una fase preliminare al procedimento, che consente al proponente di interagire con l’autorità competente in merito alla documentazione da presentare. Sono inoltre modificate le tempistiche e modalità di rilascio del Paur.
Modifiche procedimento amministrativo
Vengono rafforzati il potere sostitutivo della P.A. (in caso di inerzia dell’Amministrazione competente) e l’istituto del silenzio-assenso. Inoltre, è stabilito che l’articolo 10-bis della legge 241/90, che disciplina rilascio del preavviso di rigetto dell’istanza, non si applica ai procedimenti di screening, VIA e verifica preliminare.
Infine, viene abbassato da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale può essere annullato d’ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo.