Nel Superbonus 110%, il tetto non rientra nel calcolo delle superfici disperdenti
Secondo la risposta n. 680 dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2021, il tetto confinante con un sottotetto non riscaldato non deve essere inserito nel calcolo della superficie disperdente lorda da effettuare per avere accesso alle detrazioni maggiorate del 110%.
La precisazione nasce da una richiesta di chiarimenti all’Agenzia, in cui l’istante dichiara di voler usufruire del Superbonus per la coibentazione dei tre lati perimetrali dell’immobile e del tetto, il quale sovrasta un sottotetto non riscaldato. A questo proposito chiede se il tetto rientri o meno nel computo della superfice disperdente lorda.
Il richiamo alla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020)
La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) che è intervenuta a modificare il decreto-legge Rilancio (Dl 34/2020), ha previsto che, nell’ambito degli interventi “trainanti”, rientrino anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto esistente.
Richiamando questa modifica, l’Agenzia delle entrate chiarisce che “possono rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”.
Superbonus 110% e agevolazioni anche alle comproprietà
Secondo la risposta del 5 ottobre 2021, n. 656 fornita dall’Agenzia delle entrate ad un contribuente che ha intenzione di effettuare interventi di efficienza energetica su un edificio unifamiliare, un edificio che risulta in comproprietà con una persona esterna al nucleo familiare può usufruire delle detrazioni maggiorate del 110%.
In particolare, il contribuente chiede se può accedere al Superbonus 110%, nonostante l’immobile oggetto degli interventi sia in comproprietà al 50% con la nipote, che non fa parte del suo nucleo familiare.
Secondo il parere dell’Agenzia, l’istante potrà accedere al Superbonus, per le spese di ristrutturazione dell’immobile sostenute insieme alla nipote comproprietaria, dal momento che, ai fini delle detrazioni è rilevante che l’edificio risulti iscritto al Catasto urbano fabbricati come singola unità immobiliare e non il fatto che i comproprietari appartengano o meno allo stesso nucleo familiare.
- By: solteasrl
- Tag:Agenzia delle Entrate, Legge di bilancio 2021, Superbonus 110%
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