Dl Aiuti sulle energie rinnovabili
Viene convertito in legge il Dl Aiuti con pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge.
I principali punti che riguardano il settore energia sono qui riassunti.
Impianti fotovoltaici ed aree idonee
La conversione in legge del Dl aiuti ha allargato i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici già esistenti e oggetto di modifica, elevando da 3 a 8 MWh la capacità di accumulo per ogni MW di potenza installato. In aggiunta alle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate, sono considerate aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, anche “le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.” Per quanto riguarda le aree idonee per gli impianti a biometano, ora sono sottoposti agli stessi vincoli stabiliti dal Dl 199/2021 previsti per gli impianti fotovoltaici a terra.
VIA
Ampliati i documenti da presentare in allegato alla domanda di Via. L’istanza dovrà ora contenere la relazione paesaggistica (o relazione paesaggistica semplificata) e l’atto di verifica preventiva di interesse archeologico. Invece, per i proponenti che richiedono la proroga della scadenza dell’autorizzazione ci sarà bisogno di allegare una relazione che comprenda il contesto ambientale ed eventuali modifiche progettuali avvenute.
Via statale
Ulteriormente dettagliata la definizione della soglia di 30 MW per gli impianti eolici e 10 MW per gli impianti fotovoltaici, oltre la quale devono essere sottoposti a procedimento di Via statale (Dlgs 152/2006). Le soglie di potenza dovranno essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione, escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano lo stesso punto di connessione. Inoltre, sono esclusi dal calcolo anche i progetti per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.
I crediti d’imposta
I crediti d’imposta derivanti dal Superbonus e da altri bonus edilizi non si cedono più solamente ai “clienti professionali privati” (banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione ecc.) ma sono cedibili a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti. Resta in vigore il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121 del Dl 34/2020.
Titolo edilizio
Per gli interventi che prevedono la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, la conversione in legge del Dl Aiuti ha previsto un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire. Quindi, il termine per l’inizio dei lavori è stato stabilito a tre anni dal rilascio del titolo abilitativo.
Campo geotermico
Istituito un contributo a carico dei concessionari delle risorse geotermiche pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione. La misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, è finalizzata alla realizzazione di progetti per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni in cui si trovano le concessioni. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del Dl Aiuti, dovrà essere emanato un decreto interministeriale per stabilire le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo dei contributi.
- By: solteasrl
- Tag:Dl aiuti, efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti fotovoltaici, politiche sulle energie rinnovabili, Superbonus 110%
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