I titolari di impianti rinnovabili hanno l’obbligo di versare la tassa sugli extraprofitti prevista dal Decreto Sostegni Ter
È questo il senso delle tre ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha accolto le istanze presentate dall’Arera e dal GSE rispetto ad una serie di operatori del settore che hanno impugnato la norma per sottrarsi alle nuove tasse del Governo.
Nonostante la sospensiva pronunciata a gennaio dallo stesso Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar favorevoli agli operatori, l’Autority e la controllata del MEF si sono nuovamente rivolti ai giudici d’appello dopo la pubblicazione delle motivazioni da parte del tribunale di I grado.
Il nuovo pronunciamento del Consiglio di Stato
Con il pronunciamento di giovedì 23 scorso il Consiglio di Stato ha confermato la linea di validità del contributo dopo aver fissato al 5 dicembre l’udienza di merito.
In particolare i giudici d’appello sottolineano l’assenza di validi motivi che giustifichino la sospensiva, per cui conferma l’applicazione della misura fino al prossimo giugno. Si può dire dunque, che la sentenza è una vittoria piena che ribadisce la legittimità del contributo straordinario e ribalta le tesi degli appellanti. Che prima hanno contestato la possibilità del legislatore imponendo un’asticella, e poi hanno puntato il dito sulla presunta onerosità del. Ma i giudici d’appello non hanno accolto le loro istanze e hanno confermato la legittimità del contributo e la possibilità per gli Stati, riconosciuta dal diritto Comunitario, di generare un tetto ai ricavi per generare entrate statali che vadano a finanziare misure a sostegno dei consumatori.
Validità del prelievo
Il risultato del pronunciamento è che il prelievo è valido e le imprese dovranno versare il dovuto. Se non lo faranno, il GSE potrà compensare i mancati introiti riducendo la quota degli incentivi a chi non pagherà la trassa. Infatti, col Decreto Sostegni Ter il governo aveva fissato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia che riguardava circa 55.000 soggetti potenzialmente tassabili. A questo prelievo si era poi affiancato un nuovo contributo chiesto ai produttori green, ma che non si applica a quanti già interessati dall’imposta supplettiva, in linea col tetto agli extra-ricavi chiesto dall’Europa.
FONTE: Il Sole 24ore
- By: solteasrl
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