Il Parlamento Europeo con il Regolamento UE 2024/1991 introduce per gli Stati membri una serie di nuovi obiettivi per attuare il ripristino del buono stato degli habitat terrestri, marini, urbani, forestali e agricoli che risultano degradati.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 29 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura.

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è in vigore dal 18 agosto 2024.

Il regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;

b) al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;

c) a una maggiore sicurezza alimentare;

d) all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.

L’ambito d’intervento del Regolamento

Il regolamento riguarda una serie di ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, inclusi praterie marine, banchi di spugne e banchi coralliferi.

Il regolamento impone agli Stati membri di definire e attuare misure volte a ripristinare congiuntamente, quale obiettivo dell’UE, almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Per quanto riguarda gli habitat ritenuti in cattive condizioni, elencati nel regolamento, gli Stati membri dovranno adottare misure volte a ripristinare:

-almeno il 30% entro il 2030;

-almeno il 60% entro il 2040;

-almeno il 90% entro il 2050.

Fino al 2030 gli Stati membri, nell’attuazione delle misure di ripristino, dovranno dare priorità ai siti Natura 2000.

Il Piano Nazionale di Ripristino

Considerata l’importanza di affrontare sia il problema della perdita di biodiversità che i cambiamenti climatici, gli Stati dovranno elaborare i Piani nazionali di ripristino tenendo conto anche della diffusione delle energie rinnovabili. Se necessario, dovranno anche designare le zone di accelerazione per le FER e per le infrastrutture. A certe condizioni, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente.

Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione valuterà l’applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori agricolo, forestale e della pesca, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.