Decreto aree idonee per le rinnovabili, le regole per le Regioni
I criteri per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici e il burden sharing assicurato dalle Regioni
Il “Decreto aree idonee” D.M. 21 giugno 2024, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio) contiene la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il decreto aree idonee 2024
Il decreto aree idonee 2024 così come disposto dall’art 20 del D.Lgs. 199/2021 – stabilisce il burden sharing per l’individuazione, da parte delle singole regioni e province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target di PNIEC, Fit for 55 e Repower Eu. in linea con il principio della neutralità tecnologica.
I provvedimenti – che le Regioni devono emanare entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale – avranno prevalenza su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa approvati prima a livello regionale, provinciale o comunale.
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Aree idonee: principi e criteri per l’individuazione
È compito delle Regioni e delle Province autonome l’individuazione delle modalità di conseguimento degli obiettivi tramite l’emanazione di una legge regionale che indichi chiaramente quali siano le superfici idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; tale provvedimento deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Fermo quanto previsto dal D.L. 63/2024 relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, le Regioni tengono conto:
- della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi, senza pregiudizio del principio di tutela dell’ambiente, del territorio, del patrimonio culturale e del paesaggio, della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, del potenziale produttivo agroalimentare e del principio dello sviluppo sostenibile;
- della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
- delle aree immediatamente idonee di cui al D.Lgs. 199/2021.
Gli enti dovranno individuare – nel rispetto del territorio – le seguenti superfici:
- aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;
- superfici e le aree diverse da quelle delle lettere descritte sopra e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al D.Lgs. 28/2011;
- aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in base alle nuove norme introdotte con l’art.5 del D.L. Agricoltura.
Le zone idonee sono principalmente:
- cave e miniere non recuperate o abbandonate;
- siti dove sono già installati impianti della stessa fonte;
- beni immobili, individuati dall’Agenzia del Demanio;
- beni statali;
- siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale.
Limitatamente agli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee:
- le aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri di distanza;
- le aree agricole “racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale”;
- le aree non rientranti tra i beni tutelati e che non ricadono nella fascia di rispetto.
Le aree non idonee includeranno automaticamente tutte le zone tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con fasce di rispetto di 3 km per gli impianti eolici e 500 m per quelli fotovoltaici, estendibili fino a 7 km per beni di particolare pregio.
Decreto aree idonee: le sanzioni
È previsto infine un regime sanzionatorio: se una Regione sarà inadempiente rispetto al suo riferimento numerico in termini di obiettivo nazionale complessivo di potenza, dovrà trasferire ad un’altra Regione compensazioni economiche per realizzare interventi di miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.
Piattaforma digitale unica per la presentazione delle istanze
Infine, il Ministero ha anche intrapreso un percorso di digitalizzazione dei processi, tra cui l’adozione a breve di una Piattaforma digitale unica per la presentazione delle istanze.
Decreto aree idonee: burden sharing, ripartizione delle potenza tra le Regioni
Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi si dovrà tenere conto della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal primo gennaio 2021 fino al 31 dicembre realizzati sul territorio della Regione o Provincia, della potenza nominale aggiuntiva e del 40% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entranti in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Nei casi in cui gli impianti sono ubicati sul territorio di più Regioni o Province, la ripartizione delle relative potenze viene definito da accordi stipulati tra i medesi enti territoriali coinvolti.
Il Burden Sharing, ossia la ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome, vede target annuali territoriali modificati rispetto allo schema originale.
Inoltre, il calcolo per il raggiungimento degli obiettivi arretra di un anno. Saranno contati i nuovi impianti entrati in esercizio e le nuove aggiunte di potenza derivanti da interventi di rifacimento a partire dal 1°gennaio 2021 anziché dal 2022.
Ripartizione regionale di potenza minima per anno
Fermo restando che l’obiettivo nazionale è di 80 GW al 2030, ogni Regione avrà una ripartizione differente.
Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, da generare dal 2023 al 2030 per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella Tabella A in allegato al provvedimento:
- la Sicilia 10,3 GW,
- la Lombardia con 8,6 GW,
- la Puglia con 7,2 GW,
- La Sardegna 6.3 GW
- l’Emilia Romagna 6,2 GW
- la Toscana 4,2 GW,
- la Calabria 3,1 GW,
- il Veneto 5,7 GW,
- il Lazio 4,7 GW.
Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi
Il MASE, con il supporto del GSE, provvede al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. In particolare:
- decorsi novanta giorni del termine verifica l’adozione delle leggi ivi previste, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto;
- entro il 31 luglio di ciascun anno indicato nella Tabella A, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente.
Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili
Al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A, continua ad operare l’Osservatorio che mantiene il ruolo di organismo permanente di:
- consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali,
- di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.
Modalità di gestione nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi
Qualora non venissero raggiunti gli obiettivi prefissati, le compensazioni economiche andranno ai territori più virtuosi.