Il Testo Unico delle rinnovabili in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dlgs 25 novembre 2024, n. 190, anche conosciuto come Testo unico rinnovabili.  In vigore dal 30 dicembre 2024. Si tratta di un provvedimento che mira a riorganizzare i procedimenti autorizzativi per gli impianti di energia rinnovabile, introducendo importanti  semplificazioni.

Le procedure di autorizzazione del Testo Unico rinnovabili

Il pezzo forte del Testo Unico rinnovabili è quello sui tre regimi amministrativi per l’installazione degli impianti: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica.
 
L’attività libera è quella più semplice perché non prevede alcuna autorizzazione o comunicazione. Se è prevista l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente deve corrispondere una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione e di ripristino, presentando al Comune una garanzia bancaria o assicurativa.
 
Gli impianti realizzati secondo il regime dell’attività libera non devono interferire con le opere pubbliche. In caso contrario, devono essere realizzati secondo il regime più gravoso dell’autorizzazione unica.
 
Il nuovo Testo Unico rinnovabili introduce qualche modifica anche sulla PAS: viene specificato che il proponente deve avere la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto, il quale deve essere conforme agli strumenti urbanistici adottati.
 
Il testo allunga inoltre la lista dei documenti da allegare al progetto presentato al Comune: tra questi compare la relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico.
 
Il nuovo Testo Unico rinnovabili accorcia infine la durata dell’autorizzazione unica, che avrà una validità di 4 anni anziché di 5. È però prevista la possibilità di chiedere una proroga per cause di forza maggiore.

I princìpi generali e il periodo transitorio

Il Testo Unico rinnovabili stabilisce che gli impianti possono essere installati anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, a condizione che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
 
Le Regioni devono adeguarsi alle nuove regole e procedure entro 180 giorni (nella versione iniziale erano 120 giorni).
 
In attesa dell’adeguamento ci sarà un periodo transitorio in cui continueranno ad essere applicate le norme previgenti.
 
Le Regioni possono inoltre segnalare l’“effetto cumulo”, cioè la presenza di più impianti della stessa tipologia. Questi impianti, considerati singolarmente, potrebbero essere installati con procedure semplificate. Le Regioni, valutando l’effetto complessivo, possono però prevedere procedure più gravose.

Le zone di accelerazione

Il Testo Unico rinnovabili introduce le zone di accelerazione. Si tratta di aree disponibili per l’installazione di impianti, che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) individuerà entro il 21 maggio 2025.
 
Sulla base della mappatura del GSE, le Regioni adotteranno un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione entro il 21 febbraio 2026, in cui saranno incluse prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.