Impianti agrivoltaici avanzati e connessione con l’attività agricola nei regimi fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 4 marzo 2025 n. 61, ha chiarito i 3 criteri da considerare, nel caso di un impianto agrivoltaico avanzato, per verificare la connessione dell’attività di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche con l’attività agricola principale.

Le conclusioni sono che la produzione di energia da agrivoltaico è riconducibile a quella fotovoltaica e pertanto si applicano gli stessi criteri per considerare la produzione energia come attività connessa a quella agricola.

I Riferimenti alla legge n. 266 del 2005 e altre disposizioni normative

L’art. 1 c. 423 L. 266/2005 prevede che ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario.

Con la Circ. AE 6 luglio 2009 n. 32/E, la connessione dell’attività di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche con quella (principale) agricola (oltre il limite quantitativo ivi indicato) è stata individuata valorizzando tre requisiti tra loro alternativi:

1) la produzione di energia deve avvenire attraverso impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati ai sensi dell’art. 2 DM 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (come, ad esempio, capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre);

2) è richiesto lo svolgimento di attività agricole da cui derivi un volume d’affari superiore a quello della produzione e cessione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite;

3) entro il limite di 1 MW per azienda, l’imprenditore agricolo, per ogni 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia, deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Detti criteri contenuti sono stati ritenuti tuttora validi ai fini dell’applicazione della determinazione del regime di tassazione forfetaria previsto dall’art. 1 c. 423 L. 266/2005 per la produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli, fermo restando la determinazione catastale del reddito per la produzione di energia fotovoltaica entro il limite ivi indicato di 260.000 kwh annui (cfr. Risp. AE 22 gennaio 2024 n. 11).

Le novità introdotte con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in questione, il ricorrentre vuole realizzare un impianto agrivoltaico avanzato. Detto impianto rappresenta un impianto fotovoltaico, montato ad una altezza da terra che consente di preservare la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sul terreno sottostante ovvero sul sito di installazione, garantendo al contempo una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.

Con il parere del MASE, richiesto dall’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che gli impianti agrivoltaici si differenziano da un normale impianto fotovoltaico a terra esclusivamente per alcune peculiari caratteristiche strutturali che devono consentire lo svolgimento dell’attività agricola e per la presenza di particolari sistemi di monitoraggio della continuità dell’attività agricola, rimanendo, a livello tecnologico, moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica.

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso dal MASE, dunque, si ritiene che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al c. 423, i criteri di connessione delle attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica come declinati dalla Circ. AE 6 luglio 2009 n. 32/E  trovino applicazione anche per quelle relative agli impianti agrivoltaici.

FONTE: si ringrazia Quotidiano Più