Edilizia e fonti rinnovabili: dal 2018 gli edifici avranno l’obbligo di utilizzare almeno il 50% di energie da fonti rinnovabili
Dal 2018 gli edifici, nuovi o ristrutturati (se oggetto di ristrutturazioni “rilevanti”), avranno l’obbligo di utilizzare almeno il 50% di energie da fonti rinnovabili; questo secondo il D.lgs. 28/2011; mentre resta fermo al 35% l’obbligo per i titoli abitativi richiesti entro il 31/12/2017.
Per quanto riguarda i nuovi edifici, questi dovranno essere progettati perché forniscano almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria consumata e il 50% dei consumi totali legati ad acqua calda sanitaria, raffreddamento e riscaldamento, da fonti rinnovabili.
Sono lasciati fuori da questo obbligo gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento che assicuri la copertura totale di calore per il riscaldamento e di acqua calda sanitaria.
Caratteristiche richieste ed eccezioni
Secondo la normativa, potrà utilizzata energia da varie fonti rinnovabili, come: eolico, solare, geotermia, aerotermica, biomasse, idrotermica, oceanica, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione.
In caso di pannelli fotovoltaici o di impianti di solare termico collocati sui tetti dei fabbricati è richiesto che siano “aderenti o integrati nei tetti”, e posizionati con la medesima inclinazione e orientamento della falda. La potenza elettrica degli impianti alimentati con energie rinnovabili andrà misurata in kW e calcolata adoperando la formula contenuta nell’Allegato 3 al D.lgs. 28/2011.
Sono previste delle eccezioni all’applicazione delle norme dove siano presenti “impossibilità tecniche” certificate dal progettista, e non sia quindi possibile rispettare quanto previsto dalla regolamentazione, in questo caso viene richiesto l’ottenimento di un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio inferiore al pertinente indice di prestazione energetica complessiva.
Realizzazione di impianti ed edifici nel centro storico
Gli edifici del centro storico cittadino potranno avere un utilizzo di energie da fonti rinnovabili inferiore al 50%. Infatti, nel caso che sia attestato un rischio in seguito ai lavori di inserimento delle energie verdi, legato all’incompatibilità con il valore storico e artistico dell’edificio, la normativa non verrà applicata. Mentre, in caso di edifici pubblici l’obbligo incrementerà del 10%.
- By: solteasrl
- Tag:Edilizia e fonti rinnovabili
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