Legge di bilancio 2019 ed energie rinnovabili
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2018, è entrata in vigore dal 1 gennaio la legge di bilancio 2019 .
Al suo interno sono comprese alcune misure riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra le quali si segnalano:
Detrazioni efficienza energetica
Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la scadenza delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:
- il 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica “globale” degli edifici, per interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali, per l’acquisto e posa in opera di pannelli solari termici, pompe di calore, microcogeneratori e interventi di building automation;
- il 50% delle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infissi, caldaie a condesazione, schermature solari e caldaie a biomassa.
Restano inalterate le detrazioni previste per la riqualificazione energetica e interventi antisismici nei condomini, già valide fino al 2021.
Detrazioni 50% per le ristrutturazioni edilizie
Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la scadenza della detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, tra cui rientrano gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, compreso il fotovoltaico.
Accesso incentivi impianti biogas
Gli impianti alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW potranno continuare ad accedere agli incentivi secondo le “vecchie” procedure, modalità e tariffe previste dal Dm 23 giugno 2016.
L’ammissione agli incentivi potrà avvenire tramite accesso diretto oppure tramite registro, nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro. Il primo bando sarà pubblicato entro il 31 marzo 2019.
Efficienza energetica nella PA
Per rafforzare e velocizzare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, è consentita una spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Impianti FER
Restano validi gli accordi tra Enti Locali e operatori del settore FER sottoscritti prima dell’entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia.
A partire dal 1° gennaio 2019, fatta salva la libertà negoziale delle parti, tali accordi sono rivisti alla luce di quanto previsto dalle linee guida nazionali. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali “concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili”.