Convalidata la misura per superare i contenziosi derivanti dalla cumulabilità tra la detassazione ambientale e Conto Energia attraverso la conversione del decreto-legge n. 124/2019 e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L‘articolo 36 del Dl n. 124/2019 ha inserito un criterio che consente al contribuente di conservare il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, sanando l’eventuale incompatibilità tra la detassazione di cui alla c.d. “Tremonti ambiente” con le tariffe spettanti attraverso il Conto Energia.
Come usufruire della sanatoria
Il condono si attua versando all’Agenzia delle entrate (entro il 30 giugno 2020) una somma determinata applicando alla differenza in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta vigente pro tempore.
Sempre entro il 30 giugno, il contribuente dovrà effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate con modalità e condizioni che saranno stabilite entro il 23 febbraio 2020. Ovviamente, chi decide di avvalersi di questa disposizione dovrà rinunciare ai contenziosi in corso. Inoltre, la legge, al nuovo comma 6-bis dell’articolo 36, precisa che il GSEnon può applicare la decurtazionidelle tariffe incentivanti nei confronti dei contribuenti che scelgono di aderire alla sanatoria.
- By: solteasrl
- Tag:decreto-legge n. 124/2019, Incentivi per il fotovoltaico, legislazione enegia
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