Testo Unico delle rinnovabili: approvazione del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri di lunedì ha approvato il decreto legislativo con i regimi amministrativi per l’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le nuove regole del Testo Unico delle rinnovabili entreranno in vigore il 30 dicembre 2024.

Le procedure di autorizzazione del Testo Unico rinnovabili

L’elemento sostanziale del Testo Unico rinnovabili resta quello sui tre regimi amministrativi per l’installazione degli impianti: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica.

L’attività libera
 
L’attività libera è quella più semplice perché non prevede alcuna autorizzazione o comunicazione. Nella nuova versione viene specificato che se è prevista l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente deve corrispondere una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione e di ripristino, presentando al Comune una garanzia bancaria o assicurativa.
 
Gli impianti realizzati secondo il regime dell’attività libera non devono interferire con le opere pubbliche. In caso contrario, devono essere realizzati secondo il regime più gravoso dell’autorizzazione unica.
 
Procedura abilitativa semplificata

Il nuovo Testo Unico rinnovabili introduce qualche modifica anche sulla PAS: viene specificato che il proponente deve avere la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto, il quale deve essere conforme agli strumenti urbanistici adottati.
 
Il testo allunga inoltre la lista dei documenti da allegare al progetto presentato al Comune: tra questi compare la relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico.
 
Autorizzazione unica

Il nuovo Testo Unico rinnovabili accorcia infine la durata dell’autorizzazione unica, che avrà una validità di 4 anni anziché di 5. È però prevista la possibilità di chiedere una proroga per cause di forza maggiore.

Testo Unico rinnovabili, i princìpi generali e il periodo transitorio

Rispetto alla versione iniziale, il Testo Unico rinnovabili stabilisce che gli impianti possono essere installati anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, a condizione che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
 
Le Regioni devono adeguarsi alle nuove regole e procedure entro 180 giorni (nella versione iniziale erano 120 giorni). In attesa dell’adeguamento ci sarà un periodo transitorio in cui continueranno ad essere applicate le norme previgenti.
 
Le Regioni possono inoltre segnalare l’“effetto cumulo”, cioè la presenza di più impianti della stessa tipologia. Questi impianti, considerati singolarmente, potrebbero essere installati con procedure semplificate. Le Regioni, valutando l’effetto complessivo, possono però prevedere procedure più gravose.
 

Il Testo Unico rinnovabili introduce le zone di accelerazione

Il testo approvato introduce le zone di accelerazione, non menzionate dalla versione iniziale. Si tratta di aree disponibili per l’installazione di impianti, che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) individuerà entro il 21 maggio 2025.
 
Sulla base della mappatura del GSE, le Regioni adotteranno un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione entro il 21 febbraio 2026, in cui saranno incluse prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.

FONTE: si ringrazia EDILPORTALE